CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Le ordinazioni si intendono ferme ed irrevocabili per la ditta acquirente mentre non sono in alcun modo impegnative per la ditta European Industry srl anche nel caso in cui si riferiscono a merci pronte nel magazzino. La European Industry srl si riserva sempre e comunque il diritto di annullare le ordinazioni, anche solo parzialmente. Qualunque impegno preso dai rappresentanti o viaggiatori della European Industry srl non impegnerà la stessa, se non dopo l'approvazione scritta della direzione societaria 1-a) - L'ordinazione proposta, in caso di mancata espressa accettazione da parte della European Industry srl, si intenderà accettata da quest'ultima con la consegna della merce al vettore o al compratore stesso. Tale atto determina l'inizio dell'esecuzione del contratto 1-b) - La merce oggetto della presente proposta rimane di proprietà della European Industry srl fino ad integrale pagamento della stessa. Con l'accettazione della presente riserva di proprietà, in caso di insolvenza o mancato pagamento della merce protrattosi per oltre 60 giorni, la European Industry srl, o un suo delegato, potrà recarsi presso l'acquirente per riprendere il possesso delle merci non pagate.

2) La European Industry srl si riserva la facoltà di annullare le ordinazioni, anche solo parzialmente o in misura ridotta; nel qual caso l'ordine sarà ritenuto valido solo per la parte non annullata. L'acquirente dichiara fin d'ora di nulla eccepire in ordine a tali possibili annullamenti parziali e si impegna ad eseguire il contratto, con le obbligazioni a proprio carico, limitatamente e proporzionalmente alla parte non annullata.

3) La presente ordinazione non potrà essere modificata dalla parte acquirente pertanto a seguito della sua sottoscrizione la stessa si riterrà ferma ed irrevocabile. In ipotesi di eventuale annullamento totale o parziale da parte della ditta acquirente, la European Industry srl si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione integrale del contratto o di accettare l'annullamento parziale o totale dell'ordinazione; nel secondo caso la parte acquirente si impegna sin da ora al pagamento di una penale pari al 30% del valore complessivo della merce a cui si riferisce l'annullamento, rinunciando a qualsivoglia eccezione, calcolato in base al prezzo di listino e senza aver riguardo ad eventuali sconti pattuiti. Tale circostanza è stata ampiamente discussa ed accettata dalle parti.

4) I termini di consegna indicati si intendono pattuiti con una tolleranza di 25 (venticinque) giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ultimo mese di consegna indicato; entro tale termine alcuna pretesa o diritto potrà essere avanzato dalla parte acquirente né potrà essere chiesta entro tale termine la risoluzione del contratto per ritardata consegna.

5) Nessuna pretesa o diritto potrà essere vantato per ritardi o altre inadempienze della European Industry srl dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, ed a tal fine si intendono equiparati a forza maggiore gli scioperi, interruzioni o sospensioni della energia elettrica, sospensioni e/o ritardi dei trasporti, incidenti, infortuni ecc.

6) Nessun reclamo o contestazione, potrà essere sollevato se non a mezzo lettera raccomandata, pec o telegramma da inviarsi entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna della merce. Decorso tale termine la merce è da considerarsi accettata ed immune da vizi o difetti e idonea all'uso; nessun reclamo sarà preso in considerazione se non accompagnato dall'offerta di mettere a disposizione della European Industry srl la merce alla quale la contestazione si riferisce.

6-a) Considerata la tipologia merceologica del prodotto di cui alla presente proposta, lievi differenze di carattere tecnico riguardanti qualità, vestibilità, colore, peso e finitura, che rientrino nell'ambito degli usi commerciali, non potranno essere oggetto di contestazione. In caso di riconoscimento, convenzionale o giudiziale, di qualsiasi reclamo a favore dell'acquirente, la European Industry srl sarà tenuta, a sua scelta insindacabile scelta, a riparare e/o sostituire i pezzi difettosi, ovvero a rimborsare l'importo corrispondente.

6-b) Qualsiasi reso dovrà, in ogni caso, essere espressamente autorizzato dalla European Industry srl per iscritto e rimesso alla stessa in porto franco. La spesa per il reso della merce rimane ad esclusivo carico dell'acquirente. In nessun caso alcuna pretesa potrà essere avanzata dalla parte acquirente se non dopo un controllo della merce contestata da parte della European Industry srl.

7) I reclami riguardanti eventuali ammanchi dovranno essere contestati al momento della consegna, con stesura di regolare verbale di accertamento del quantitativo e tipo di merce mancante, sottoscritto dallo stesso vettore.

8) La merce viaggia a rischio della parte acquirente anche se venduta franco destino.

9) Il ritardo nei pagamenti relativi a precedenti forniture darà diritto alla European Industry srl di sospendere o annullare ulteriori spedizioni. In tal caso la parte acquirente decadrà dal beneficio del termine concesso e dovrà corrispondere alla European Industry srl, oltre al dovuto per sorte, gli interessi di mora, così come previsti ex d.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.


9-a) La European Industry srl, in qualunque momento, potrà decidere a proprio insindacabile giudizio di modificare le condizioni relative alla modalità di pagamento precedentemente concordato e di richiedere, con raccomandata A.R. o pec e, preavviso di giorni 7 (sette), la prestazione di idonee garanzie quali, ad esempio, fidejussioni bancarie, pagamenti anticipati, contrassegni, pagamenti salvo buon fine, ecc..

10) L'acquirente si impegna a rivendere la merce oggetto della presente ordinazione, o altra merce riferita a successivi ordini solo ed esclusivamente nel punto vendita indicato nella ordinazione stessa e, pertanto, a non commercializzare il prodotto presso altri rivenditori o altri punti vendita. In ogni caso è fatta divieto all'acquirente di offrire la predetta merce mediante vendite on-line in appositi siti internet, propri o di terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del venditore, che potrà essere discrezionalmente rilasciata solo a seguito di specifica richiesta dell'acquirente. In caso di trasgressione si intenderà annullato qualsiasi impegno da parte del venditore ad ulteriori consegne di merce. Inoltre, per tale ipotesi, il debitore si impegna nei confronti della European Industry srl al pagamento di una penale pari a cinque volte il valore degli ordini commissionati nei dodici mesi precedenti la violazione di cui sopra, inclusi gli ordinativi che risulteranno inevasi per la risoluzione del rapporto. Tale penale viene riconosciuta dall'acquirente congrua ed equa in relazione al primario interesse della European Industry srl al rispetto del divieto indicato nel presente articolo e viene accettata in ogni caso anche in via di alea e di transazione quale predeterminazione del danno risarcibile.

11) Per ogni controversia, incluse quelle relative all'interpretazione e/o risoluzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza il Foro di Teramo, nella sezione territorialmente competente per la sede della European Industry srl e, nelle vendite internazionali, sarà applicata esclusivamente la legge italiana.

12) - Qualunque condizione contraria a quelle presenti sarà valida solo se espressamente approvata per iscritta dalla European Industry srl

13) Per ragioni contabili amministrative interne, le scadenze contenute fine mese saranno così suddivise: Per la fattura dal giorno 1 al giorno 5 del mese, le scadenze si anticiperanno al mese in corso. Per le fatture dal giorno 6 al giorno 31 del mese, le scadenze si posticiperanno al mese successivo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere riletto e preso conoscenza di tutte le clausole contenute nella presente ordinazione ed in particolare di aver posto attenzione ai seguenti articoli: art. 1) ordinazione irrevocabile per l'acquirente e non vincolabile per la European Industry srl; art. 1-a) accettazione dell'ordinazione mediante consegna delle merci; art. 1-b) vendita con riserva di proprietà; art. 2) facoltà da parte della European Industry srl di annullare, anche parziale, le ordinazioni e residua validità delle stesse; art. 3) penale a carico dell'acquirente in caso di annullamento ordine; art. 4) termini di consegna delle merci; art. 5) non contestabilità di ritardi ed inadempimenti della European Industry srl dovuti a caso fortuito o forza maggiore; art. 6) termini e forma per sollevare reclami e contestazioni; art. 6-a) non contestabilità di lievi differenze tra merci ordinate e consegnate, facoltà della European Industry srl di ovviare ai vizi riconosciuti mediante sostituzione, riparazione o rimborso; art. 6-b) autorizzazione al reso delle merci e costi per la sua effettuazione; art. 7) termine per la contestazione di eventuali ammanchi; art. 8) rischio a carico dell'acquirente per la merce viaggiante; art. 9) decadenza dal beneficio del termine nei pagamenti; art. 9-a) facoltà della European Industry srl di modificare le condizioni di pagamento accordate all'acquirente; art. 10) divieto di porre in vendita le merci consegnate in siti differenti da quelli indicati nell'ordinazione o, comunque, vietati dalla European Industry srl, penale da corrispondere in caso di violazione del predetto divieto; art. 11) foro competente per le controversie; art. 12) derogabilità per iscritto delle clausole contenute nelle condizioni generali di vendita; art. 13) anticipazione e posticipazione delle scadenze.